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Prima di contrarre un nuovo matrimonio, in Italia o all'estero, o prima di richiedere gli assegni sociali o familiari, per la domanda della pensione o per la stiipula di un atto di compravendita immobiliare è indispensabile presentare la copia della sentenza di divorzio. Il documento viene rilasciato dal Tribunale o dal Giudice di Pace in forma semplice, autenticata o esecutiva e certifica tutti gli accordi tra gli ex coniugi a seguito di un divorzio giudiziale o consensuale ratificati dal Giudice in base all'art. 149 C.C. e Legge n. 898 del 1970.
Per richiedere la copia della sentenza di divorzio è indispensabile indicare il numero e la data di registrazione. Se non ricordi questi dati, è necessario richiedere prima l'estratto dell'atto di matrimonio che riporta tutti i dati riferiti al divorzio registrati presso l'Ufficio Stato Civile del Comune in cui è stato contratto l'atto di matrimonio.
La copia della sentenza di divorzio in forma semplice è la copia fotostatica del documento, priva di valore legale. La copia autenticata è un duplicato con valore legale in quanto rilasciato dal Cancelliere del tribunale con la apposizione del timbro del Tribunale e con la firma autografa del cancelliere e la data di emissione. La copia della sentenza di divorzio in forma esecutiva è richiesta in caso di azioni di pignoramento o di procedure esecutive e viene rilasciata con la formula esecutiva apposta dal Cancelliere del Tribunale.
In caso di richiesta della copia della sentenza di divorzio per la stipula di un nuovo atto di matrimonio si rende necessario richiedere la copia autenticata con il certificato di non opposizione. Gli art. 325 e 327 C.p.C. prevedono che la sentenza di divorzio è definitiva decorsi 6 mesi dalla data di pubblicazione in Tribunale.
NOTE * Per richiedere la copia della sentenza di divorzio è indispensabile inviare in allegato la copia del documento di identità del richiedente. Il servizio Assistenza Clienti provvederà all'invio del modulo di delega da firmare a cura del richiedente. * Eventuali spese di diritti di Cancelleria richiesta dal Tribunale competente verranno comunicate e dovranno essere integrate prima del rilascio del documento.